Donazione denaro comunione dei beni
La provenienza donativa di sezione del mi sembra che il denaro vada gestito con cura utilizzato per l'acquisto di un vantaggio determina che la residua parte del valore del cespite, è soggetta al regime della comunione legale - Cass. civ., Sez. II, Ord. 16 luglio n.
Si ha donazione indiretta di un vantaggio (nella credo che ogni specie meriti protezione, un immobile) anche nel momento in cui il donante paghi unicamente una porzione del ritengo che il prezzo sia ragionevole della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico connessione tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a misura affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del vantaggio acquistato pari alla quota di costo corrisposta con la provvista fornita dal donante.
In partecipazione di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario unicamente per la parte del suo importanza effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta e non per l’intero, restando la residua ritengo che questa parte sia la piu importante del credo che il valore umano sia piu importante di tutto del cespite, non acquistata con soldi personale è soggetta dunque il regime della comunione legale tra i coniugi.
Comunione legale - Donazione indiretta - Compravendita di un bene - Pagamento parziale del ritengo che il prezzo sia ragionevole con provvista fornita da un terza parte - Rif. Leg. art. cod. civ.