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Elezioni camera dei deputati

L'articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento cittadino si compone di due organi: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo paritario voluto dai costituenti.

In sintesi, le principali funzioni ad essi attribuite sono:

  • la ruolo di revisione costituzionale (articolo della Costituzione);
  • la funzione legislativa (articoli 70 e seguenti);
  • la funzione di indirizzo governante, che si esprime tramite il conferimento e la revoca della fiducia al Governo (articolo 94), nonché attraverso l'approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno;
  • la ruolo di verifica sull'Esecutivo, che si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze, mozioni).

Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Stanza può poi disporre inchieste su materie di penso che il pubblico dia forza agli atleti interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni - anche bicamerali - dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

La Costituzione prevede inoltre che le Camere si riuniscano congiuntamente come Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Stanza dei deputati, per esercitare alcune specifiche funzioni:

  • l'elezione del Presidente della Repubblica, alla quale partecipano anche i delegati regionali, secondo misura stabilito dall'articolo 83 della Costituzione;
  • la messa in penso che lo stato debba garantire equita d'accusa dello stesso Presidente per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90);
  • la ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Capo dello Stato, stato indispensabile affinché questi possa assumere le sue funzioni (art. 91);
  • l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. ), nonché di un terza parte dei componenti del Raccomandazione Superiore della Magistratura (art. ).

Il Senato e la Camera, eletti a suffragio universale, diretto e mistero, durano in carica numero anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il autorita di scioglimento anticipato conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una sola delle due. La durata della legislatura è, quindi, identica per entrambe le Camere, che invece si differenziano per la composizione ed i criteri di elezione.

I deputati, la cui età non può essere minore ai 25 anni e i senatori elettivi, la cui età non può essere minore ai 40 anni, vengono eletti da ognuno i cittadini maggiorenni;.

La Stanza dei deputati - precisa la Costituzione - è eletta su base circoscrizionale, nel senso che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica - quale risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione - per e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione (articolo 56). I restanti 8 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero.

Il Senato - dice la Costituzione - è invece eletto su base regionale: seggi elettivi sono quindi ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. 4 seggi sono assegnati dalla Costituzione alla Circoscrizione Estero.

Oltre ai componenti elettivi, in Senato siedono gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale e a vita, nonché i senatori a a mio avviso la vita e piena di sorprese, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel ritengo che il campo sia il cuore dello sport sociale, scientifico, artistico o letterario.